Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (con la pronuncia 6 ottobre 2008, n. 24772) sembravano avere inaugurato un nuovo modo di intendere il requisito della sussidia- rietà dell’azione di arricchimento, ovviando alla paralisi del rimedio prodotta dall’interpreta- zione “in astratto” di tale requisito. È convincimento delle Sezioni Unite, infatti, che, seppure il doppio requisito dell’unicità del fatto costitutivo e della sussidiarietà dell’azione vada riaf- fermato come regola generale, a tale principio faccia, tuttavia, eccezione il caso dell’arricchi- mento conseguito dal terzo a titolo meramente gratuito. La giurisprudenza successiva è, pe- rò, tornata ad escludere l’applicazione dell’azione di cui all’art. 2041 c.c. sulla base dell’a- stratta possibilità di ricorrere ad altro rimedio. Anche sulla base di una comparazione con i modelli stranieri, sempre più evidente appare per contro l’opportunità di rivalutare la funzio- ne equitativa dell’actio de in rem verso, attribuendo al carattere della sussidiarietà dell’azione una funzione di completamento del sistema ogniqualvolta manchino altri rimedi per farsi in- dennizzare del pregiudizio subito, specie quando gli altri rimedi disponibili non siano da soli idonei a garantire al soggetto leso l’integrale riparazione del pregiudizio, e anche laddove quest’ultimo manchi del tutto, evitando che il vantaggio rimanga a beneficio del soggetto autore della lesione.
Il carattere della sussidiarietà “in astratto” dell'azione di ingiustificato arricchimento
MOLLO A
2016-01-01
Abstract
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (con la pronuncia 6 ottobre 2008, n. 24772) sembravano avere inaugurato un nuovo modo di intendere il requisito della sussidia- rietà dell’azione di arricchimento, ovviando alla paralisi del rimedio prodotta dall’interpreta- zione “in astratto” di tale requisito. È convincimento delle Sezioni Unite, infatti, che, seppure il doppio requisito dell’unicità del fatto costitutivo e della sussidiarietà dell’azione vada riaf- fermato come regola generale, a tale principio faccia, tuttavia, eccezione il caso dell’arricchi- mento conseguito dal terzo a titolo meramente gratuito. La giurisprudenza successiva è, pe- rò, tornata ad escludere l’applicazione dell’azione di cui all’art. 2041 c.c. sulla base dell’a- stratta possibilità di ricorrere ad altro rimedio. Anche sulla base di una comparazione con i modelli stranieri, sempre più evidente appare per contro l’opportunità di rivalutare la funzio- ne equitativa dell’actio de in rem verso, attribuendo al carattere della sussidiarietà dell’azione una funzione di completamento del sistema ogniqualvolta manchino altri rimedi per farsi in- dennizzare del pregiudizio subito, specie quando gli altri rimedi disponibili non siano da soli idonei a garantire al soggetto leso l’integrale riparazione del pregiudizio, e anche laddove quest’ultimo manchi del tutto, evitando che il vantaggio rimanga a beneficio del soggetto autore della lesione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.