Il diritto all’affettività delle persone recluse è un lavoro che nasce da una lunga ricerca sul campo, condotta all’interno degli istituti penitenziari, nel pieno della pandemia da Covid-19, e seguito dall'elaborazione di un disegno di legge approdato, dapprima, in seno al Consiglio regionale del Lazio, successivamente, presentato dallo stesso Consiglio alle Camere, durante la scorsa legislatura (C.3488 e S.2543); nonché riproposto, in parte, anche nell'attuale legislatura (C. n. 1566). Rispetto alla precedente edizione, ci si è soffermati, maggiormente, sulle dinamiche processuali della fase cautelare, oltre che sul consueto ambito di esecuzione della pena. Sono emersi i differenti impedimenti procedurali che si frappongono all’esternalizzazione della custodia e della pena extramuraria per le detenute madri e le recenti ipotesi di riforma che hanno tentato di porre, al centro della disciplina, strutture “aperte” come le case famiglia protette, relegando ad ipotesi del tutto residuali gli istituti di custodia (seppure attenuata). L’ampliamento del ragionamento condotto è il frutto dei rilevanti passi “in avanti” in tema di sessualità intramuraria, compiuti grazie alla coraggiosa sentenza costituzionale, la n. 10/2024, e di quelli (tristemente) “all’indietro”, segnati dal recente "Decreto sicurezza" (D.L. n. 48 del 2025 convertito in L.80/2025), in campo di maternità delle recluse. Si tratta di cambiamenti di rilievo che hanno indotto a trattare, con particolare cura, il diritto alla sessualità e quello alla genitorialità delle persone ristrette, a partire dalla disciplina delle detenute madri. Con riguardo al primo, si è ricostruito l’inveramento del diritto attraverso il prezioso lavoro della magistratura: da quella costituzionale fino alla sorveglianza, passando per la Suprema corte; per, poi, giungere ad un’analisi dei possibili rimedi processuali, in sede esecutiva – riservati, dall’ordinamento penitenziario, alla persona reclusa, davanti alla violazione di un diritto da parte dell’amministrazione penitenziaria – fino alle tanto attese linee guida, emanate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Le recenti modifiche normative in materia di maternità reclusa, hanno richiesto di ripercorrere le tappe fondamentali che hanno condotto alla creazione dello speciale circuito penitenziario a custodia attenuata per madri (e, in via residuale, padri) con figli a carico, con la progressiva estensione delle misure di diversion; sia rispetto alla pena tradizionalmente intesa, che alla custodia cautelare in carcere. Un’attenzione (dovuta) è stata riservata al progressivo riconoscimento del ruolo paterno, con la recente pronuncia della Consulta n. 52/2025 che ha segnato, anche in campo penitenziario, un deciso avanzamento verso il riconoscimento della condivisione del ruolo di cura; oltre la rigida separazione di funzioni fondata sul genere.

Il diritto all'affettività delle persone recluse. Un progetto di riforma tra esigenze di tutela contrapposte (seconda edizione ampliata e aggiornata alla legge 9 giugno 2025, n. 80)

Grieco, Sarah
2025-01-01

Abstract

Il diritto all’affettività delle persone recluse è un lavoro che nasce da una lunga ricerca sul campo, condotta all’interno degli istituti penitenziari, nel pieno della pandemia da Covid-19, e seguito dall'elaborazione di un disegno di legge approdato, dapprima, in seno al Consiglio regionale del Lazio, successivamente, presentato dallo stesso Consiglio alle Camere, durante la scorsa legislatura (C.3488 e S.2543); nonché riproposto, in parte, anche nell'attuale legislatura (C. n. 1566). Rispetto alla precedente edizione, ci si è soffermati, maggiormente, sulle dinamiche processuali della fase cautelare, oltre che sul consueto ambito di esecuzione della pena. Sono emersi i differenti impedimenti procedurali che si frappongono all’esternalizzazione della custodia e della pena extramuraria per le detenute madri e le recenti ipotesi di riforma che hanno tentato di porre, al centro della disciplina, strutture “aperte” come le case famiglia protette, relegando ad ipotesi del tutto residuali gli istituti di custodia (seppure attenuata). L’ampliamento del ragionamento condotto è il frutto dei rilevanti passi “in avanti” in tema di sessualità intramuraria, compiuti grazie alla coraggiosa sentenza costituzionale, la n. 10/2024, e di quelli (tristemente) “all’indietro”, segnati dal recente "Decreto sicurezza" (D.L. n. 48 del 2025 convertito in L.80/2025), in campo di maternità delle recluse. Si tratta di cambiamenti di rilievo che hanno indotto a trattare, con particolare cura, il diritto alla sessualità e quello alla genitorialità delle persone ristrette, a partire dalla disciplina delle detenute madri. Con riguardo al primo, si è ricostruito l’inveramento del diritto attraverso il prezioso lavoro della magistratura: da quella costituzionale fino alla sorveglianza, passando per la Suprema corte; per, poi, giungere ad un’analisi dei possibili rimedi processuali, in sede esecutiva – riservati, dall’ordinamento penitenziario, alla persona reclusa, davanti alla violazione di un diritto da parte dell’amministrazione penitenziaria – fino alle tanto attese linee guida, emanate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Le recenti modifiche normative in materia di maternità reclusa, hanno richiesto di ripercorrere le tappe fondamentali che hanno condotto alla creazione dello speciale circuito penitenziario a custodia attenuata per madri (e, in via residuale, padri) con figli a carico, con la progressiva estensione delle misure di diversion; sia rispetto alla pena tradizionalmente intesa, che alla custodia cautelare in carcere. Un’attenzione (dovuta) è stata riservata al progressivo riconoscimento del ruolo paterno, con la recente pronuncia della Consulta n. 52/2025 che ha segnato, anche in campo penitenziario, un deciso avanzamento verso il riconoscimento della condivisione del ruolo di cura; oltre la rigida separazione di funzioni fondata sul genere.
2025
979-12-235-0383-6
carcere, diritto alla genitorialità, diritto alla sessualità, misure alternative alla detenzione, misure cautelari, ostacoli procedurali, ICAM
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14246/2002
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