Adeguare le vecchie garanzie ai nuovi strumenti della tecnica, garantendo continuità alla protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, costituisce una esigenza permanente, oltre che una sfida, per l’ordinamento giuridico nazionale. Le nuove tecnologie di comunicazione, come la messaggistica istantanea, richiedono un aggiornamento della tradizionale concezione di “corrispondenza” nel procedimento penale, al fine di un’effettiva attuazione delle garanzie costituzionali che ne presiedono la libertà e la segretezza. La riflessione prende spunto dalla sentenza della Suprema corte, la n. 31180 del 2024, che sembra aver definitivamente consacrato il dictum reso, un anno prima, dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 170 del 2023, riconoscendo dignità di “corrispondenza” alle comunicazioni effettuate, tra soggetti determinati, attraverso i nuovi mezzi telematici, anche quando già ricevuti e letti dal destinatario. Dopo una breve panoramica sulla progressiva presa di coscienza del legislatore e della giurisprudenza sulla necessità di “attualizzare” la tutela costituzionale della libertà di corrispondenza, adattandola ai moderni strumenti di comunicazione, si prosegue con una disamina della proposta di legge n. 806/2023, tesa ad introdurre una procedimentalizzazione ad hoc del sequestro e dell’acquisizione dei dati tratti da strumenti elettronici (smartphone, personal computer, tablet et similia). A chiudere l’elaborato alcune osservazioni critiche sulla proposta in esame e sull’impianto generale del sistema
Le nuove frontiere del concetto di “corrispondenza” nel processo penale
Grieco, Sarah
2025-01-01
Abstract
Adeguare le vecchie garanzie ai nuovi strumenti della tecnica, garantendo continuità alla protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, costituisce una esigenza permanente, oltre che una sfida, per l’ordinamento giuridico nazionale. Le nuove tecnologie di comunicazione, come la messaggistica istantanea, richiedono un aggiornamento della tradizionale concezione di “corrispondenza” nel procedimento penale, al fine di un’effettiva attuazione delle garanzie costituzionali che ne presiedono la libertà e la segretezza. La riflessione prende spunto dalla sentenza della Suprema corte, la n. 31180 del 2024, che sembra aver definitivamente consacrato il dictum reso, un anno prima, dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 170 del 2023, riconoscendo dignità di “corrispondenza” alle comunicazioni effettuate, tra soggetti determinati, attraverso i nuovi mezzi telematici, anche quando già ricevuti e letti dal destinatario. Dopo una breve panoramica sulla progressiva presa di coscienza del legislatore e della giurisprudenza sulla necessità di “attualizzare” la tutela costituzionale della libertà di corrispondenza, adattandola ai moderni strumenti di comunicazione, si prosegue con una disamina della proposta di legge n. 806/2023, tesa ad introdurre una procedimentalizzazione ad hoc del sequestro e dell’acquisizione dei dati tratti da strumenti elettronici (smartphone, personal computer, tablet et similia). A chiudere l’elaborato alcune osservazioni critiche sulla proposta in esame e sull’impianto generale del sistemaI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
