Esiste un bilanciamento costante tra il rafforzamento dei diritti dell’imputato e quelli della persona of-fesa. Quando, quest’ultima, presenta caratteristiche personali, tali da renderla particolarmente esposta alla “forza della giurisdizione”, il nostro sistema mette in atto misure processuali di protezione che, a prima vista, sembrano indebolire le garanzie del giusto processo a tutela dell’accusato. I trattamenti differenziati rivolti ai soggetti vulnerabili, approntati dal codice di rito, sono il frutto, per la maggior parte, della tensione normativa sovranazionale verso la tutela della vittima, segnatamente dalle indicazioni cogenti della Direttiva 2012/29/UE, meglio nota come direttiva vittime, così come recepita dal d.lgs. n. 212/2015. La recente proposta di revisione della direttiva ha imposto alcune riflessioni preli-minari sulla centralità dell’individuazione dei fattori di vulnerabilità, con un’attenzione particolare all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Il contributo si sofferma, poi, sul campionario di strumenti di protezione e sulle ragioni per cui il meccanismo congeniato fatica a realizzare, pienamen-te, gli obiettivi espressi. L’ultima parte, infine, si interroga su come la nuova disciplina di documenta-zione della prova dichiarativa, così come delineata dalla riforma Cartabia, possa fungere da “fattore di compensazione” rispetto ai rischi di unfair trial a cui un’eccessiva contrazione del contraddittorio può condurre.

Vulnerabilità e processo: il “doppio binario” della prova dichiarativa

Grieco, Sarah
2025-01-01

Abstract

Esiste un bilanciamento costante tra il rafforzamento dei diritti dell’imputato e quelli della persona of-fesa. Quando, quest’ultima, presenta caratteristiche personali, tali da renderla particolarmente esposta alla “forza della giurisdizione”, il nostro sistema mette in atto misure processuali di protezione che, a prima vista, sembrano indebolire le garanzie del giusto processo a tutela dell’accusato. I trattamenti differenziati rivolti ai soggetti vulnerabili, approntati dal codice di rito, sono il frutto, per la maggior parte, della tensione normativa sovranazionale verso la tutela della vittima, segnatamente dalle indicazioni cogenti della Direttiva 2012/29/UE, meglio nota come direttiva vittime, così come recepita dal d.lgs. n. 212/2015. La recente proposta di revisione della direttiva ha imposto alcune riflessioni preli-minari sulla centralità dell’individuazione dei fattori di vulnerabilità, con un’attenzione particolare all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Il contributo si sofferma, poi, sul campionario di strumenti di protezione e sulle ragioni per cui il meccanismo congeniato fatica a realizzare, pienamen-te, gli obiettivi espressi. L’ultima parte, infine, si interroga su come la nuova disciplina di documenta-zione della prova dichiarativa, così come delineata dalla riforma Cartabia, possa fungere da “fattore di compensazione” rispetto ai rischi di unfair trial a cui un’eccessiva contrazione del contraddittorio può condurre.
2025
Direttiva vittime, Vulnerabilità, processo penale, prova dichiarativa
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14246/1941
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
social impact